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Stop al fumo

Si riportano di seguito le varie norme anti-fumo che si sono succedute dal 1975 al 2004

MINISTERO DELLA SALUTE
Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004

Tutela della salute dei non fumatori: precisazione su entrata in vigore della legge

In riferimento alla nota diffusa dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi (FIPE) sulla entrata in vigore della legge sulla tutela della salute dei non fumatori prevista per il 10 gennaio 2004 si precisa che il decreto attuativo del comma 7 dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal Ministero dell’Economia e, pur non essendo indispensabile per l’applicazione del divieto di fumo, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.
Il Provvedimento indica le procedure per l’accertamento delle infrazioni, i soggetti legittimati a contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare le relative sanzioni.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare le infrazioni al divieto saranno accertate oltre che dal personale appositamente incaricato a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi soggetti al divieto di fumare.
Per quanto riguarda, invece, i cartelli di divieto, non esistendo alcun modello definito dalla norma, coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è vietato fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le indicazioni richieste dalla legge.
Dalla data di entrata in vigore del divieto di fumo, i Nas vigileranno sull’applicazione della legge.


Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004)

Art. 19
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.


Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n. 45)

Art. 51
Tutela della salute dei non fumatori
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [4].
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [5], su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art. 2

1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie
complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta "AREA PER FUMATORI".
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

LEGGE 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975)

Art.1.
È vietato fumare:
A) nelle corsie degli ospedali;nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;negli autoveicoli di proprietà dello stato,di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;nelle metropolitane;nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati;nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto,occupati da più di una persona,durante il servizio di notte;
B) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione,nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale,nelle sale chiuse da ballo,nelle sale-corse,nelle sale di riunione delle accademie,nei musei,nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico,nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art.2
Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1 ,lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art.3
Il conduttore di uno dei locali indicati all' articolo 1, lettera b),può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L’esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,sentito l'ufficiale sanitario.
Il ministro per la sanità dovrà emanare,entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,sentito il consiglio superiore di sanità,disposizioni in ordine ai limiti di temperatura,umidità relativa,velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1,lettera b),in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

28/01/2005
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